Forum

- IMMIGRATI -
InformaImmigrati

Viale Gramsci, 62 (Presso "Casa Mimma") - Tel/Fax 0425 411227 - informaimmigrati.ro@libero.it

 

AVVISO: Per il mese di agosto 2011, l'InformaImmigrati sarà aperto nei seguenti orari:
Martedi dalle 15,30 alle 17,30
Mercoledi dalle 9,00 alle 13,00
Venerdi dalle 9,00 alle 13,00
Sabato dalle 9,00 alle 12.

 

 

Il servizio fornisce informazioni su diritti, doveri, opportunità nei settori di lavoro, assistenza sanitaria, servizi;
offre assistenza nei rapporti con gli altri Enti e gli uffici per le diverse pratiche burocratiche riguardanti:

  • permesso di soggiorno;
  • ricongiungimenti familiari;
  • libretto di lavoro;
  • tessera sanitaria;
  • residenza;
  • altre pratiche.

Promuove con gli altri Enti corsi di lingua italiana e di formazione professionale per gli stranieri; sostiene il mantenimento dell’identità culturale collaborando nell’organizzazione di manifestazioni, mostre, incontri;è punto di osservazione sul fenomeno dell’immigrazione con raccolta di dati sulla realtà degli immigrati; è luogo di promozione di Cultura Interetnica, accoglienza e solidarietà collaborando con le associazioni nell’organizzazione di momenti di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità.

 

Servizi specialistici:

Segretariato sociale: martedì, ore 17.00-19.00

Mediazione culturale lingua araba e francese: sabato, ore 9.00-12.00

Mediazione culturale lingua cinese: martedì, ore 15.30-17.30

Mediazione culturale lingua inglese: mercoledì, ore 9.00-13.00

Mediazione culturale lingua russa: venerdì, ore 8.30-12.30

 

 

Informazioni Utili

Dove andare

Viale Gramsci, 62

Presso "Casa Mimma"

Quando

Martedì: ore 9.00-12.00 e 15.30-19.00
Mercoledì: 9.00-13.00
Giovedì: 9.00-12.00
Venerdì: 9.00-12.30
Sabato: 9.00-12.00

Telefono/Fax

0425 411227

e-mail

informaimmigrati.ro@libero.it

Altro

Posti alloggio in centri di accoglienza

In viale Gramsci, 62 opera un Centro di Accoglienza con 8 posti letto a disposizione degli immigrati che hanno bisogno di un posto alloggio per un periodo limitato di tempo.

Legge 15 luglio 2009 n. 94 - “pacchetto sicurezza"

In vigore dall’8 agosto 2009 il cosiddetto “pacchetto sicurezza”.

Cosa cambia con la Legge 15 luglio 2009 n. 94, nota come “pacchetto sicurezza” (a cura di Carlo Zagato, coordinatore dell’Informaimmigrati del Comune di Rovigo).

È legge dello Stato il cosiddetto pacchetto sicurezza, in vigore dall’8 agosto sul territorio italiano. Un insieme di norme che va a modificare le disposizioni in materia di sicurezza pubblica. Per comprendere appieno cosa cambierà, tuttavia, sarà necessario aspettare un po’ di tempo dato che nelle oltre trenta pagine di testo vi sono più di cinquanta modifiche del codice penale e di quello di procedura penale. Oltre a ciò vi sono anche decine di norme che vanno a modificare le leggi ordinarie in materia di immigrazione, stato civile e anagrafe, cittadinanza, ecc.
Di particolare importanza la parte riguardante il soggiorno dei cittadini stranieri, con molte integrazioni apportate al testo unico in materia di immigrazione (Dlgs 286/1998).

Queste le principali novità:

L’ingresso e il soggiorno irregolare diventano reato e sono puniti entrambi con un’ammenda da 5 a 10 mila euro che si estingue con l’esecuzione del provvedimento di espulsione. Se il cittadino straniero permane nel territorio italiano la pena aumenta con la reclusione da 1 a 5 anni, se già espulso per ingresso e soggiorno illegale, e da sei a dodici mesi se sanzionato per mancato rinnovo del titolo di soggiorno. La detenzione nel caso di mancata ottemperanza del decreto di espulsione, tuttavia, era già presente nel nostro ordinamento.
Aumentano i tempi di permanenza nei Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) che passano da 60 a 180 giorni.

Il permesso di soggiorno deve essere esibito per tutti gli atti di stato civile e per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Le uniche eccezioni riguardano l’accesso alle cure sanitarie e alla scuola.
Le principali conseguenza pratiche riguardano il matrimonio tra italiani e stranieri, fino a ieri possibile anche in assenza di un titolo per il soggiorno è oggi non più.
Sempre in tema di matrimonio si allungano i tempi per l’ottenimento della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide. La nuova Legge prescrive due anni di residenza dalla data del matrimonio, che diventano tre se la residenza è all’estero. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati da parte dei coniugi.
Un’altra possibile conseguenza riguarda il riconoscimento dei figli da parte dei padri naturali.

La richiesta di cittadinanza è soggetta ad un contributo di 200 euro. Un contributo variabile tra 80 e 200 euro è richiesto anche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, con l’eccezione per quelli per richiesta asilo, protezione internazionale e sussidiaria e motivi umanitari.

Il permesso di soggiorno diventa a punti, come la patente. Entro 180 giorni dalla pubblicazione delle Legge 94/2009 sarà emanato il regolamento di attuazione per la definizione degli accordi di integrazione. Questi ultimi sono sottoscritti al momento del rilascio del permesso di soggiorno e contengono degli specifici obiettivi di integrazione il cui mancato raggiungimento comporta la perdita di crediti che, una volta esauriti, determinano la revoca del permesso di soggiorno. Questa procedura non sarà applicata nel caso di soggiornanti per richiesta asilo, protezione internazionale, sussidiaria e ragioni umanitarie.

Per la carta di soggiorno sarà necessario superare un test di conoscenza delle lingua italiana. Anche in questo caso, tuttavia, sarà necessario attendere un decreto ministeriale per conoscerne l’esatta procedura di svolgimento.

Nel corso dello svolgimento delle procedure di iscrizione anagrafica gli uffici comunali competenti possono dar luogo alla verifica delle condizioni igieniche sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.

Dare alloggio a titolo oneroso a persone straniere prive di un titolo per il soggiorno può comportare la detenzione da tre mesi a tre anni, oltre alla confisca dell’immobile. Dovrebbero rimanere esclusi gli interventi svolti per ragioni umanitarie e privi di ingiustificato profitto.

Il divieto di espulsione per familiari di cittadini stranieri con cittadinanza italiana si riduce dal quarto al secondo grado. Nella pratica significa che solo genitori e figli sono tutelati da questa norma, mentre cugini e zii, in precedenza compresi, non potranno più usufruirne.

In sede di richiesta di ricongiungimento familiare il cittadino straniero regolarmente soggiornante deve produrre, in aggiunta al reddito e all’idoneità alloggiativa, la certificazione sulle condizioni igienico sanitarie dell’alloggio. Quest’ultima è rilasciata dagli uffici comunali competenti.
Il ricongiungimento familiare del coniuge non legalmente separato e dei parenti entro il terzo grado (se a carico o inabili al lavoro secondo la legislazione italiana) non è consentito quando gli stessi risultano regolarmente coniugati con un altro coniuge soggiornante.

Gli esercizi che effettuano l’attività di trasferimento di denaro (money transfer) a favore di cittadini stranieri non comunitari sono obbligati ad acquisire e conservare per dieci anni la copia del titolo di soggiorno. In mancanza del titolo gli agenti sono tenuti, entro dodici ore, a segnalare i dati identificativi all’autorità di pubblica sicurezza. Il mancato rispetto delle procedure citate è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti di attività finanziaria.

Si riduce, da dodici a sei mesi, il tempo di attesa precedente la cancellazione anagrafica per irreperibilità a carico dei cittadini stranieri. I sei mesi si contano dalla scadenza del permesso di soggiorno.

Il conseguimento in Italia di un dottorato o di un master di secondo livello consente, ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati, di convertire il permesso di soggiorno per studio in motivi di lavoro (in presenza di un’offerta di lavoro) o in ricerca lavoro (per un periodo non superiore a dodici mesi).

________________________________________________

Per approfondimenti sul “pacchetto sicurezza”: visualizza le schede relative all’intervento dell’ Avvocato Andrea Cirillo, tenutosi il 6 agosto 2009, in occasione dell’ incontro pubblico presso la sala consiliare del Comune di Rovigo - scarica le schede schede

 

Regolarizzazione di colf e badanti

Regolarizzazione di colf e badanti: come fare
(a cura di di Carlo Zagato, coordinatore dell’Informaimmigrati del Comune di Rovigo)

Si presenteranno tramite internet, dall’1 al 30 settembre 2009, le domande per la regolarizzazione di colf e badanti irregolarmente operanti in Italia, come previsto dalla Legge 102 del 3 agosto 2009 contenente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini della partecipazione italiana a missioni internazionali”..
Le modalità di esatto svolgimento della procedura sono reperibile sul sito delle Agenzie delle entrate e su quello del Ministero dell’Interno.

Non sono state fissate quote massime di accettazione delle richieste, per cui tutte le domande ricevute nei termini previsti saranno vagliate a prescindere dal loro ordine di arrivo.

La procedura consente l’emersione e la regolarizzazione di lavoratori italiani, stranieri comunitari e stranieri non comunitari (anche privi di un titolo per il soggiorno) impiegati in attività di sostegno domestico e assistenza di persone non autosufficienti.

La domande in formato cartaceo andranno presentate (come descritto nei siti citati e nei documenti allegati) all'INPS, per la regolarizzazione di lavoratori italiani o stranieri comunitari, e allo Sportello Unico per l'Immigrazione per il lavoratore straniero non comunitario.

Regolarizzazione del lavoro domestico

Nel caso dei collaboratori domestici possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro che, alla data del 30 giugno 2009, impiegavano irregolarmente da almeno tre mesi cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari o cittadini non comunitari comunque presenti nel territorio nazionale.
Per accedere alla procedura, finalizzata alla regolarizzazione di un solo lavoratore per famiglia, è necessario dichiarare:
1. che è stato versato un contributo forfetario di 500 euro non deducibile ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito;
2. i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro non comunitario;
3. le generalità e la nazionalità del lavoratore non comunitario occupato riportando gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
4. la tipologia e le modalità di impiego;
5. di avere un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi) non inferiore a 20.000 euro annui, nel caso di famiglia monoreddito. Nel caso di famiglie composte di più percettori di reddito, l’importo minimo sale a 25.000 euro annui;
6. l'occupazione del lavoratore per il periodo antecedente i tre mesi precedenti;
7. che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
8. la proposta di contratto di soggiorno, come disciplinato dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;

Regolarizzazione del lavoro di cura e assistenza familiare

Nel caso degli assistenti familiari possono accedere alla regolarizzazione i datori di lavoro che, alla data del 30 giugno 2009, impiegavano irregolarmente da almeno tre mesi cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari o cittadini non comunitari comunque presenti nel territorio nazionale.
Per accedere alla procedura, finalizzata alla regolarizzazione di un massimo di due lavoratori per assistito, è necessario dichiarare:
1. che l’attività di assistenza sia svolta a favore del datore di lavoro o di componenti della sua famiglia, anche non conviventi. In tutti i casi i destinatari dell’assistenza devono essere affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza. Tale condizione deve essere certificata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che ne attesta la presenza al momento al in cui e' sorto il rapporto di lavoro irregolare. Chi è già in possesso di un certificato di invalidità civile può esibire quest’ultimo;
2. che è stato versato un contributo forfetario di 500 euro non deducibile ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito;
3. i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro non comunitario;
4. le generalità e la nazionalità del lavoratore non comunitario occupato riportando gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
5. la tipologia e le modalità di impiego;
6. l'occupazione del lavoratore per il periodo antecedente i tre mesi precedenti;
7. che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e l’orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore settimanali;
8. la proposta di contratto di soggiorno, come disciplinato dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;

 

In entrambi i casi la dichiarazione di emersione determina la rinuncia a precedenti domande inoltrate con i decreti flussi emanati per gli anni 2007 e 2008. Le procedure di regolarizzazione non concluse per assenza delle parti comportano l’archiviazione del procedimento.
La richiesta di emersione e regolarizzazione porta alla sospensione dei procedimenti penali e amministrativi attivi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative all'impiego di lavoratori (anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) e a quelle concernenti l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina). La sospensione ha valore dalla data di entrata in vigore della legge 102/2009 e dura fino alla conclusione del procedimento.
La domanda di regolarizzazione può riguardare anche lavoratori irregolari già destinatari di decreti di espulsione, purché non determinati da delinquenza abituale, reati contro l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Sono esclusi anche gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, camorristico o di altro genere e che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Sono esclusi, infine, i destinatari di segnalazioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato e coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva.
In tutti gli altri casi il decreto di espulsione è sospeso al pari degli altri procedimenti penali e amministrativi citati.

In assenza della richiesta di regolarizzazione, o nei casi di diniego e archiviazione per assenza della parti, la sospensione cessa rispettivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, alla data di archiviazione o a quella di rigetto.
La completa conclusione della pratica di regolarizzazione comporta l’estinzione dei procedimenti penali e amministrativi citati.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo e può configurare l’avvio di procedimenti penali a carico delle parti interessate.

Per informazioni:
Dove andare:
Settore Servizi Sociali, Casa, Pari Opportunità, Immigrazione Viale Trieste, 18/A (ex sede INAIL)
Quando:
martedì 9.00-12.30
venerdì 9.00-12.30
Telefono:
0425 206580
E-mail:
sportellobadanti@comune.rovigo.it

 

________________________________________________

Art. 5-bis
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a. la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b. l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.
Vedere la nota (1).