Il Garante vigila e promuove i diritti delle persone private della libertà personale sul territorio di Rovigo e quindi non solo delle persone ristrette nella Casa Circondariale di Rovigo, ma anche di quelle sottoposte a misure alternative alla detenzione. L’Ordinanza sindacale n. 2008/27 del 06/10/2008 ha nominato Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Livio Ferrari, in base alla relativa delibera di Consiglio comunale, n. 71 del 23/09/2008, istitutiva di tale figura nel Comune di Rovigo.
Il Garante ha il compito di tutelare i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione quali il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione. Egli deve inoltre vigilare sul rispetto della normativa prevista dall’Ordinamento Penitenziario, dal relativo Regolamento e da tutte le norme che possano riguardare i detenuti. Il Garante, rispetto a possibili segnalazioni che giungano alla sua attenzione attraverso telefonate, e-mail, lettere, si rivolge all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie per il ripristino di diritti del detenuto eventualmente violati, o parzialmente attuati. Promuove inoltre iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi della reclusione e su quelli successivi del reinserimento nella società civile e mantiene contatti periodici con le Associazioni maggiormente rappresentative nell’ambito dell’esecuzione penale per uno scambio reciproco di informazioni e proposte. Il Garante è un organo monocratico che svolge le sue funzioni in piena autonomia e indipendenza; deve però riferire al Sindaco , alla Giunta, al Consiglio Comunale, sulla attività svolta e sulle iniziative intraprese, sui problemi insorti o irrisolti, presentando apposita relazione annuale. Quella del Garante dei detenuti è comunque una figura nuova e sperimentale, non ancora dotata di poteri effettivi e che è stata riconosciuta con la Legge 27 febbraio 2009, n. 14 Art. 12-bis "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354" alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono state apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, il primo comma è sostituito dal seguente: «I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici»; b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: «l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati» e attraverso la circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3622/6072 del 21 luglio 2009 di applicazione della Legge stessa. Questo quadro è destinato a mutare con l’approvazione della legge istitutiva del Garante nazionale, attualmente in fase di discussione al Senato. Il Garante nazionale sarà dotato di poteri effettivi e di ispezione, avvalendosi per il suo operato delle segnalazioni dei Garanti locali.